NORME SULLE INDULGENZE
N. 1 -
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L’indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena
temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele,
debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per
l’intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione,
autoritativamente dispensa ed applica il tesoro delle soddisfazioni di
Cristo e dei santi.
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N. 2 -
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L’indulgenza è parziale o plenaria secondo che libera in parte
o in tutto dalla pena temporale dovuta per i peccati
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N. 3 -
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Ogni fedele può lucrare per se stesso le indulgenze sia
parziali che plenarie o applicarle ai defunti a modo di suffragio.
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N. 4 -
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Il fedele che, almeno con cuore contrito, compie un’azione
alla quale è annessa l’indulgenza parziale, ottiene, in aggiunta alla
remissione della pena temporale che percepisce con la sua azione,
altrettanta remissione di pena per intervento della Chiesa.
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N. 14 -
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Se si richiede la visita di una chiesa o di un oratorio per
acquistare l’indulgenza stabilita per un giorno determinato, detta visita
si può fare dal mezzogiorno della vigilia fino alla mezzanotte del giorno
stabilito.
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N. 17 -
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§ I. È capace di lucrare indulgenze chi è battezzato, non
scomunicato, in stato di grazia almeno al termine delle opere prescritte.
§ 2. Per lucrare le indulgenze è necessario che si abbia l’intenzione
almeno generale di acquistarle e si adempiano le opere ingiunte nel tempio
e nel modo stabilito dalla concessione.
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N. 18 -
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§ I. L’indulgenza plenaria può essere acquistata una sola
volta al giorno; l’indulgenza parziale può essere acquistata più volte al
giorno.
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Per i defunti
§ 1.
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Si concede l’indulgenza plenaria,
applicabile soltanto alle anime del Purgatorio, al fedele che,
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1° nei singoli giorni, dal 1° all’8 novembre,
devotamente visita il cimitero e prega, anche soltanto mentalmente, per i
defunti;
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2° nel giorno in cui si celebra la Commemorazione di
tutti i fedeli defunti (o, col consenso dell’Ordinario, la Domenica
antecedente o susseguente, oppure nella solennità di Tutti i Santi) visita
piamente una chiesa o un oratorio e vi recita un Padre nostro e un Credo.
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§ 2.
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Si concede l’indulgenza parziale,
applicabile soltanto alle anime del Purgatorio, al fedele che:
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1° devotamente visita il cimitero e prega, anche
soltanto mentalmente, per i defunti;
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2° devotamente recita le Lodi o i Vespri
dell’Ufficio dei defunti o l’invocazione L’eterno riposo.
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E’ sufficiente andare 1 volta in qualsiasi cimitero, quello che
conta è l'intenzione di suffragare le anime purganti.
L’indulgenza plenaria si può lucrare ogni giorno dal 1° all'8 novembre.
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