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giovedì 28 giugno 2018

A Madunnuzza deposito temporaneo rifiuti differenziata fino al prossimo 31 agosto.


 A Madunnuzza deposito temporaneo rifiuti differenziata fino al prossimo 31 agosto
 
LA NOUS
PIETRAPERZIA. Lo stabilisce, con propria ordinanza, il sindaco Antonio Bevilacqua. Premesso che occorre superare il sistema finora utilizzato per la raccolta della frazione secca della differenziata, antieconomico e non funzionale al raggiungimento di elevate percentuali di raccolta differenziata, essendo consistito nell’utilizzo delle “campane” del vetro della plastica e della carta Premesso che, nelle more della realizzazione del CCR, il Comune di Pietraperzia deve valutare l’urgente necessità di procedere al ricorso temporaneo e a speciali forme di gestione dei rifiuti al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell’ambiente nell’ambito del territorio comunale; Considerato che il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti è dettato dalla eccezionale ed urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l’ambiente e ciò per il tempo strettamente necessario alla realizzazione del CCR; Premesso che, anche al fine di incrementare le percentuali di raccolta differenziata, si è reso necessario individuare un’area da destinare a deposito temporaneo dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata in attesa del loro conferimento; Evidenziato che il deposito temporaneo non costituisce attività di gestione dei rifiuti , a condizione che i rifiuti vengano raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative: a) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; b) quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi; c) in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. Il Sindaco può emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti, qualora vi siano: 1) una necessità eccezionale ed urgente di tutelare la salute pubblica o l’ambiente non riconducibile solo a calamità naturali; 2) la limitazione nel tempo che può essere anche rispettata attraverso I’apposizione di un “termine incertus”; 3) l’inevitabilità del ricorso a forme di smaltimento straordinarie di rifiuti; 4) una motivazione adeguata che renda conto dei presupposti concreti dell’ordinanza stessa; Dato atto che, con ordinanza sindacale n. 16 del 21/06/2017 è stato disposto di adibire la parte dell’area esterna della struttura di proprietà comunale denominata “Delegazione Comunale” a deposito temporaneo della frazione secca dei rifiuti: plastica, vetro, carta e cartone; Dato atto che con relazione tecnica descrittiva del Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Salvatore Patti, sono state chiarite le caratteristiche tecniche dell’area esterna della struttura di proprietà comunale denominata “Delegazione Comunale” che, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute, si presta ad essere destinata a deposito temporaneo di rifiuti; Evidenziato che occorre autorizzare la ditta Ecolgest soc. coop a r.l. a utilizzare l’area individuata come “area esterna della struttura di proprietà comunale denominata “Delegazione Comunale”, quale area di sosta e trasferenza (deposito) temporanea dei rifiuti secchi differenziati (CARTA, PLASTICA, VETRO, RAEE), il tutto nel rispetto delle normative vigenti in materia per la tutela ambientale, adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi possibile contaminazione del suolo e delle falde, disponendo che: 1) sia garantita, durante le operazioni di movimentazione, la pulizia costante dell’area; 2) si continui a monitorare, regolamentare, il cassoni scarrabili, nonché la pavimentazione di transito degli automezzi, affinché sia garantito il relativo prelievo e smaltimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 3) si continuino a garantire gli interventi di pulizia dell’impianto, affinché sia anche limitata la formazione di cattivi odori e la proliferazione di insetti; “Per quanto esposto in narrativa – scrive ancora il sindaco Antonio Bevilacqua – e anche eventualmente in deroga al regolamento per il conferimento dei rifiuti solidi urbani a far data da oggi e sino a 31/08/2018, Articolo 1. area di Deposito temporaneo. L’area esterna della struttura di proprietà comunale denominata “Delegazione Comunale” è destinata al deposito temporaneo dei rifiuti secchi differenziati in forza delle disposizioni richiamate in narrativa fino 31/08/2018, Articolo 2. Affidamento gestione area di Deposito temporaneo Alla società Ecolgest soc. coop. a r.l., alla quale è stato affidato provvisoriamente il servizio di raccolta e trasporto RSU nel territorio comunale di Pietraperzia. Gestire il deposito temporaneo di rifiuti secchi differenziati ubicato presso l’area esterna della struttura di proprietà comunale denominata “Delegazione Comunale” e di adottare tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie a garantire la perfetta salubrità ambientale, la pulizia, il corretto fluire del traffico veicolare. Articolo 3. Conferimento rifiuti presso i Centri Comunali di raccolta. Tutte le utenze domestiche e commerciali dopo aver proceduto ad una prima separazione dei rifiuti presso le abitazioni e/o esercizi commerciali, possono conferire carta, cartone, vetro, lattine, plastica, piccoli elettrodomestici, presso l’area esterna della struttura di proprietà comunale denominata “Delegazione Comunale”, esclusivamente negli orari di apertura della stessa, affidando detti rifiuti all’operatore della ditta Ecolgest che dovrà provvedere alla relativa pesatura ai fini dell’applicazione in favore degli utenti dell’incentivo economico nella misura e secondo le modalità stabilite nella Delibera Giunta Comunale N° 45 del 2016. Articolo 4. Modalità di gestione del Servizio. Il servizio di gestione dell’area esterna della struttura di proprietà comunale denominata “Delegazione Comunale” è esercitato dalla società Ecolgest soc. coop. a r.l. i cui addetti sono tenuti a svolgere le seguenti funzioni: a) curare l’apertura e la chiusura b) fornire ai cittadini tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento; c) curare la pulizia dell’area; d) effettuare la registrazione della qualità e della quantità dei rifiuti conferiti; e) verificare i requisiti di accesso per il conferimento dei rifiuti; f) effettuare un accurato controllo visivo dei carichi ai fini dell’ammissione; g) sensibilizzare l’utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti; h) segnalare agli uffici comunali competenti ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata, sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi; i) curare la regolare tenuta della documentazione amministrativa necessaria alla gestione. Articolo 5. Rifiuti ammessi. L’area è affidata alla “Ecolgest soc. coop. a r.l. di San Cataldo”. Possono essere conferiti i rifiuti secchi di raccolta differenziata e RAEE e in particolare quelli identificati dai seguenti codici CER: 15 01 07 Imballi vetro• 15 01 02 Imballi plastica • 200123 (R1) – 200136 (R2) -20 01 35 (R3) – 200136 (R4) – 200121 (R5) Articolo 6. Modalità di gestione dei rifiuti Norme di comportamento. Per consentire il migliore, efficiente e sicuro utilizzo dell’area• 20 01 01 Imballi carta e cartone • è fatto obbligo all’utenza di attenersi alle seguenti prescrizioni. La gestione dei rifiuti deve seguire le procedure operative di seguito indicate: a) vengono accettati solo i rifiuti provenienti da utenze domestiche e assimilate (scuole, uffici, negozi, servizi, etc.); b) non sono ammessi rifiuti pericolosi provenienti da attività artigianali e industriali in quanto residui della attività stessa (ad esempio: vernici, oli esausti, inchiostri, rifiuti chimici di laboratori, artigiani, industrie, etc.); c) non sono ammessi rifiuti non assimilati (ad esempio: pneumatici, rottami ferrosi da demolizioni industriali, ecc.); d) i rifiuti devono essere portati all’interno dell’area asciutti e già separati per il conferimento; f) non è consentito operare separazioni di oggetti all’interno dell’area ; o) non è consentito sostare nelle aree adibite allo scarico dei rifiuti oltre il tempo strettamente necessario per lo scarico dei mezzi; p) pulire la piazzola di scarico da eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di conferimento; Articolo 7. Divieti. Nell’area esterna della struttura di proprietà comunale denominata “Delegazione Comunale” è vietato: a) L’accesso al di fuori degli orari di apertura indicati, eccetto ai mezzi ed alle persone autorizzate dagli uffici comunali competenti; b) Conferire rifiuti speciali per i quali lo smaltimento è a carico del produttore (rif. Titolo III del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. n°4/2008) c) Asportare materiale di qualsiasi tipo precedentemente conferito; d) l’accesso ai luoghi senza la debita autorizzazione; e) Il deposito all’esterno dei previsti contenitori di raccolta; g) Il deposito all’esterno dell’area di pertinenza; h) ogni forma di commercio e/o permuta, e/o la vendita diretta di materiali e/o rifiuti da avviare al riuso. Articolo 8. Divieti e sanzioni. E’ vietato, nell’intero territorio comunale, abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti, sul suolo e nel suolo, sulle strade, nelle rogge e nei fossati, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta differenziata. E’ altresì assolutamente vietato conferire negli appositi cassonetti rifiuti sciolti e/o alla rinfusa. E’ vietato immettere nei contenitori dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati, quelli tossici o nocivi, quelli pericolosi e quelli per i quali sia stata attivata la raccolta differenziata. E’ vietato depositare i rifiuti nei contenitori quando il loro volume sia tale da impedirne la chiusura del coperchio. E’ vietato abbandonare i rifiuti, di qualsiasi genere, nei pressi del contenitore. Tali violazioni comportano l’applicazione, nei confronti dei trasgressori,delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: da un minimo di €.105,00 ad un massimo di €.620,00. Se l’abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 a €.155.00. Le violazioni sullo scorretto conferimento dei rifiuti, sia presso gli appositi cassonetti ubicati nel territorio comunale, sia presso il deposito temporaneo istituito nell’area esterna della struttura di proprietà comunale denominata “Delegazione Comunale”, comportano l’applicazione nei confronti dei trasgressori della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €.25,00 ad un massimo di €.500,00 Articolo 9. Attuazione La società Ecolgest soc. coop. a r.l., a cui la presente è notificata, deve assumere tutte le iniziative organizzative per l’attuazione della presente ordinanza. Articolo 10. Pubblicità. Il presente provvedimento viene pubblicato, all’Albo Pretorio del Comune, nonché diffuso tramite avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet del Comune. Articolo 11. Ricorsi. Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale. Si invia all’Albo Pretorio del Comune per l’affissione, all’Ufficio Sito Internet per la pubblicazione e, per quanto di competenza, a: ATO Rifiuti competente Comando Polizia Municipale Comando Stazione Carabinieri di Pietraperzia Azienda Sanitaria Locale di Enna Al Libero Consorzio di Enna (c.a. Servizio Ambiente) Alla Regione Siciliana Distaccamento Guardie Forestali Piazza Armerina.