A Madunnuzza
deposito temporaneo rifiuti differenziata fino al prossimo 31 agosto
PIETRAPERZIA.
Lo stabilisce, con propria ordinanza, il sindaco Antonio Bevilacqua. Premesso
che occorre superare il sistema finora utilizzato per la raccolta della
frazione secca della differenziata, antieconomico e non funzionale al
raggiungimento di elevate percentuali di raccolta differenziata, essendo
consistito nell’utilizzo delle “campane” del vetro della plastica e della carta
Premesso che, nelle more della realizzazione del CCR, il Comune di Pietraperzia
deve valutare l’urgente necessità di procedere al ricorso temporaneo e a
speciali forme di gestione dei rifiuti al fine di garantire un adeguato livello
di tutela della salute e dell’ambiente nell’ambito del territorio comunale;
Considerato che il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti
è dettato dalla eccezionale ed urgente necessità di tutelare la salute pubblica
e l’ambiente e ciò per il tempo strettamente necessario alla realizzazione del
CCR; Premesso che, anche al fine di incrementare le percentuali di raccolta
differenziata, si è reso necessario individuare un’area da destinare a deposito
temporaneo dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata in attesa del
loro conferimento; Evidenziato che il deposito temporaneo non costituisce
attività di gestione dei rifiuti , a condizione che i rifiuti vengano raccolti
ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle
seguenti modalità alternative: a) con cadenza almeno trimestrale,
indipendentemente dalle quantità in deposito; b) quando il quantitativo di rifiuti
in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10
metri cubi di rifiuti pericolosi; c) in ogni caso, allorché il quantitativo di
rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può
avere durata superiore ad un anno. Il Sindaco può emanare ordinanze
contingibili ed urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti, qualora vi
siano: 1) una necessità eccezionale ed urgente di tutelare la salute pubblica o
l’ambiente non riconducibile solo a calamità naturali; 2) la limitazione nel
tempo che può essere anche rispettata attraverso I’apposizione di un “termine
incertus”; 3) l’inevitabilità del ricorso a forme di smaltimento straordinarie
di rifiuti; 4) una motivazione adeguata che renda conto dei presupposti
concreti dell’ordinanza stessa; Dato atto che, con ordinanza sindacale n. 16
del 21/06/2017 è stato disposto di adibire la parte dell’area esterna della
struttura di proprietà comunale denominata “Delegazione Comunale” a deposito
temporaneo della frazione secca dei rifiuti: plastica, vetro, carta e cartone;
Dato atto che con relazione tecnica descrittiva del Responsabile del Settore
Tecnico, Ing. Salvatore Patti, sono state chiarite le caratteristiche tecniche
dell’area esterna della struttura di proprietà comunale denominata “Delegazione
Comunale” che, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute, si presta ad
essere destinata a deposito temporaneo di rifiuti; Evidenziato che occorre
autorizzare la ditta Ecolgest soc. coop a r.l. a utilizzare l’area individuata
come “area esterna della struttura di proprietà comunale denominata
“Delegazione Comunale”, quale area di sosta e trasferenza (deposito) temporanea
dei rifiuti secchi differenziati (CARTA, PLASTICA, VETRO, RAEE), il tutto nel
rispetto delle normative vigenti in materia per la tutela ambientale, adottando
tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi possibile contaminazione
del suolo e delle falde, disponendo che: 1) sia garantita, durante le
operazioni di movimentazione, la pulizia costante dell’area; 2) si continui a
monitorare, regolamentare, il cassoni scarrabili, nonché la pavimentazione di
transito degli automezzi, affinché sia garantito il relativo prelievo e
smaltimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 3) si continuino a
garantire gli interventi di pulizia dell’impianto, affinché sia anche limitata
la formazione di cattivi odori e la proliferazione di insetti; “Per quanto
esposto in narrativa – scrive ancora il sindaco Antonio Bevilacqua – e anche
eventualmente in deroga al regolamento per il conferimento dei rifiuti solidi
urbani a far data da oggi e sino a 31/08/2018, Articolo 1. area di Deposito
temporaneo. L’area esterna della struttura di proprietà comunale denominata
“Delegazione Comunale” è destinata al deposito temporaneo dei rifiuti secchi
differenziati in forza delle disposizioni richiamate in narrativa fino
31/08/2018, Articolo 2. Affidamento gestione area di Deposito temporaneo Alla
società Ecolgest soc. coop. a r.l., alla quale è stato affidato provvisoriamente
il servizio di raccolta e trasporto RSU nel territorio comunale di
Pietraperzia. Gestire il deposito temporaneo di rifiuti secchi differenziati
ubicato presso l’area esterna della struttura di proprietà comunale denominata
“Delegazione Comunale” e di adottare tutti gli accorgimenti e le precauzioni
necessarie a garantire la perfetta salubrità ambientale, la pulizia, il
corretto fluire del traffico veicolare. Articolo 3. Conferimento rifiuti presso
i Centri Comunali di raccolta. Tutte le utenze domestiche e commerciali dopo
aver proceduto ad una prima separazione dei rifiuti presso le abitazioni e/o
esercizi commerciali, possono conferire carta, cartone, vetro, lattine,
plastica, piccoli elettrodomestici, presso l’area esterna della struttura di
proprietà comunale denominata “Delegazione Comunale”, esclusivamente negli
orari di apertura della stessa, affidando detti rifiuti all’operatore della
ditta Ecolgest che dovrà provvedere alla relativa pesatura ai fini
dell’applicazione in favore degli utenti dell’incentivo economico nella misura
e secondo le modalità stabilite nella Delibera Giunta Comunale N° 45 del 2016.
Articolo 4. Modalità di gestione del Servizio. Il servizio di gestione
dell’area esterna della struttura di proprietà comunale denominata “Delegazione
Comunale” è esercitato dalla società Ecolgest soc. coop. a r.l. i cui addetti
sono tenuti a svolgere le seguenti funzioni: a) curare l’apertura e la chiusura
b) fornire ai cittadini tutte le informazioni necessarie per la migliore
conduzione delle operazioni di conferimento; c) curare la pulizia dell’area; d)
effettuare la registrazione della qualità e della quantità dei rifiuti
conferiti; e) verificare i requisiti di accesso per il conferimento dei
rifiuti; f) effettuare un accurato controllo visivo dei carichi ai fini
dell’ammissione; g) sensibilizzare l’utenza ad un corretto e maggiore
conferimento differenziato dei rifiuti; h) segnalare agli uffici comunali
competenti ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata, sia essa riferita alle
strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei
servizi; i) curare la regolare tenuta della documentazione amministrativa
necessaria alla gestione. Articolo 5. Rifiuti ammessi. L’area è affidata alla
“Ecolgest soc. coop. a r.l. di San Cataldo”. Possono essere conferiti i rifiuti
secchi di raccolta differenziata e RAEE e in particolare quelli identificati
dai seguenti codici CER: 15 01 07 Imballi vetro• 15 01 02 Imballi plastica •
200123 (R1) – 200136 (R2) -20 01 35 (R3) – 200136 (R4) – 200121 (R5) Articolo
6. Modalità di gestione dei rifiuti Norme di comportamento. Per consentire il
migliore, efficiente e sicuro utilizzo dell’area• 20 01 01 Imballi carta e
cartone • è fatto obbligo all’utenza di attenersi alle seguenti prescrizioni.
La gestione dei rifiuti deve seguire le procedure operative di seguito
indicate: a) vengono accettati solo i rifiuti provenienti da utenze domestiche
e assimilate (scuole, uffici, negozi, servizi, etc.); b) non sono ammessi
rifiuti pericolosi provenienti da attività artigianali e industriali in quanto
residui della attività stessa (ad esempio: vernici, oli esausti, inchiostri,
rifiuti chimici di laboratori, artigiani, industrie, etc.); c) non sono ammessi
rifiuti non assimilati (ad esempio: pneumatici, rottami ferrosi da demolizioni
industriali, ecc.); d) i rifiuti devono essere portati all’interno dell’area
asciutti e già separati per il conferimento; f) non è consentito operare
separazioni di oggetti all’interno dell’area ; o) non è consentito sostare
nelle aree adibite allo scarico dei rifiuti oltre il tempo strettamente
necessario per lo scarico dei mezzi; p) pulire la piazzola di scarico da
eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di conferimento; Articolo 7.
Divieti. Nell’area esterna della struttura di proprietà comunale denominata
“Delegazione Comunale” è vietato: a) L’accesso al di fuori degli orari di
apertura indicati, eccetto ai mezzi ed alle persone autorizzate dagli uffici
comunali competenti; b) Conferire rifiuti speciali per i quali lo smaltimento è
a carico del produttore (rif. Titolo III del D.Lgs. 152/2006 così come
modificato dal D.Lgs. n°4/2008) c) Asportare materiale di qualsiasi tipo
precedentemente conferito; d) l’accesso ai luoghi senza la debita
autorizzazione; e) Il deposito all’esterno dei previsti contenitori di
raccolta; g) Il deposito all’esterno dell’area di pertinenza; h) ogni forma di
commercio e/o permuta, e/o la vendita diretta di materiali e/o rifiuti da
avviare al riuso. Articolo 8. Divieti e sanzioni. E’ vietato, nell’intero territorio
comunale, abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere, anche se
racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti, sul suolo e nel suolo, sulle
strade, nelle rogge e nei fossati, nelle acque superficiali e sotterranee e
comunque nei luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta differenziata.
E’ altresì assolutamente vietato conferire negli appositi cassonetti rifiuti
sciolti e/o alla rinfusa. E’ vietato immettere nei contenitori dei rifiuti
urbani i rifiuti speciali non assimilati, quelli tossici o nocivi, quelli
pericolosi e quelli per i quali sia stata attivata la raccolta differenziata.
E’ vietato depositare i rifiuti nei contenitori quando il loro volume sia tale
da impedirne la chiusura del coperchio. E’ vietato abbandonare i rifiuti, di
qualsiasi genere, nei pressi del contenitore. Tali violazioni comportano
l’applicazione, nei confronti dei trasgressori,delle seguenti sanzioni
amministrative pecuniarie: da un minimo di €.105,00 ad un massimo di €.620,00.
Se l’abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non
ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 a
€.155.00. Le violazioni sullo scorretto conferimento dei rifiuti, sia presso
gli appositi cassonetti ubicati nel territorio comunale, sia presso il deposito
temporaneo istituito nell’area esterna della struttura di proprietà comunale
denominata “Delegazione Comunale”, comportano l’applicazione nei confronti dei
trasgressori della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €.25,00 ad
un massimo di €.500,00 Articolo 9. Attuazione La società Ecolgest soc. coop. a
r.l., a cui la presente è notificata, deve assumere tutte le iniziative
organizzative per l’attuazione della presente ordinanza. Articolo 10.
Pubblicità. Il presente provvedimento viene pubblicato, all’Albo Pretorio del
Comune, nonché diffuso tramite avvisi pubblici e pubblicazione sul sito
internet del Comune. Articolo 11. Ricorsi. Avverso la presente ordinanza è
ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso
giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale. Si invia
all’Albo Pretorio del Comune per l’affissione, all’Ufficio Sito Internet per la
pubblicazione e, per quanto di competenza, a: ATO Rifiuti competente Comando
Polizia Municipale Comando Stazione Carabinieri di Pietraperzia Azienda
Sanitaria Locale di Enna Al Libero Consorzio di Enna (c.a. Servizio Ambiente)
Alla Regione Siciliana Distaccamento Guardie Forestali Piazza Armerina.