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venerdì 8 febbraio 2013

ALBO DEI FORNITORI


Iscrizione all’albo dei fornitori

L'ASSESSORE FRANCESCA CALI' 
PIETRAPERZIA. Il sindaco Enzo Emma, d’intesa con l’assessore ai lavori pubblici Francesca Calì ed il  capo settore dell’ufficio tecnico Salvatore Patti,  ha emanato il decreto per l’aggiornamento dell’albo dei fornitori istituito dal consiglio comunale il nove aprile del 2001.
Nella delibera del consiglio afferma la presidente Rosa Maria Giusa si legge: “E’ istituito l'Albo dei fornitori, suddiviso per categorie di  lavoro o merceologiche e per tipi di attività o servizi. A questi possono essere affidati l'esecuzione dei lavori in economia e le forniture di beni e servizi.
Il proclama del sindaco prevede il rinnovo dell’iscrizione degli  iscritti e le nuove iscrizione. “Nel 2011 gli iscritti all’albo sono stati 16  le ditte che vogliono rinnovata l’iscrizione perché iscritte debbono rinnovare la dichiarazione già presentata al momento dell’iscrizione. Tale dichiarazione è rinnovata ogni anno entro il mese di gennaio. L'Albo è aggiornato con cadenza biennale fatte salve le cancellazioni derivanti dalla perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione che possono avvenire in qualsiasi momento. La cancellazione o la mancata ammissione delle imprese è motivata e comunicata agli interessati entro 10 giorni successivi all'adozione del provvedimento con lettera raccomandata. Si prescinde dall'iscrizione all'Albo per forniture di beni e servizi prodotti in regime di privativa o esclusiva”.
       “Responsabile dell’albo – dichiara l’assessore Francesca Calì - è il funzionario Totuccio Marotta. Per l’iscrizione all’albo le ditte devono avere i seguenti requisiti: a) iscrizione alla La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività specifica di iscrizione richiesta; b) capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; c) assenza di misure o provvedimenti previsti dalla legislazione antimafia;
d) assenza di procedimenti penali, che incidano sulla moralità professionale, o fallimentari
che incidano sull'espletamento della propria attività; e) non trovarsi in stato di cessazione di attività, liquidazione, fallimento, concordato o di qualsiasi altra situazione equivalente e di non avere in corso una delle predette procedure”.
Giuseppe Carà